Il deposito fiscale per la gestione delle merci

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Il deposito fiscale per la gestione delle merci

Il deposito fiscale è una condizione di stoccaggio e movimentazione di merci sottoposta ad un regime fiscale che consente di custodire merci straniere comunitarie ed extracomunitarie senza il versamento dell’IVA: questa importante agevolazione permette alle aziende di introdurre i loro prodotti commerciali all’interno di un paese e di renderli imponibili solo al momento della vendita. Questa condizione favorisce, naturalmente, le operazioni di importazione e di acquisto intracomunitario e si differenzia in maniera sostanziale dal deposito doganale: quest’ultimo infatti, prevede soltanto la possibilità di immagazzinare e stoccare prodotti non comunitari senza sottoporli all’immediata imposizione dei dazi di importazione.

Attraverso il ricorso al deposito fiscale l’importatore può perfezionare la propria organizzazione finanziaria, importando merce pur senza assoggettarsi immediatamente al pagamento dell’imposta: in questo modo, soprattutto se l’azienda è in credito IVA, si riduce la posizione creditizia erariale, svincolandosi dall’obbligo di anticipare capitali.

Per introdurre beni non comunitari all’interno del mercato nazionale è necessaria la dichiarazione doganale, che attesta l’introduzione dei prodotti nel regime di deposito IVA. L’applicazione dei normali dazi doganali viene posticipata solo al momento del progressivo svincolo della merce, in concomitanza del quale l’importatore è tenuto ad autoliquidare l’imposta emettendo un’autofattura. Per il deposito doganale non sono previsti limiti minimi di giacenza, tanto che questo servizio viene spesso impiegato anche per la semplice custodia di merce finalizzato ad una sua successiva manipolazione.

L’istituto del deposito IVA è contemplato dalle leggi di svariati stati europei, i quali assoggettano questo regime fiscale in maniera spesso molto diversa l’uno dall’altro: l’Italia è uno degli stati più rigidi in questo senso: secondo l’articolo 50 bis del DL 31/1993, i beni custoditi in deposito non devono essere destinati alla vendita al minuto e, solo in virtù di questo, sono svincolati dall’obbligo di pagamento dell’IVA. Il deposito fiscale può altresì essere applicato per le aziende straniere che necessitino di spedire i loro prodotti all’interno del territorio italiano e non desiderano nominare un rappresentante fiscale pieno: con il depositO, infatti, il gestore assume automaticamente la carica di rappresentante fiscale “leggero” dell’esportatore.

Tutte le operazioni non imponibili permettono al gestore di rappresentare l’azienda esportatrice solo in relazione agli obblighi connessi alla fatturazione intracomunitaria, alla compilazione degli elenchi Intrastat ed alla registrazione della merce. Queste agevolazioni vengono meno al momento delle prime operazioni di recupero e pagamento delle imposte.

Le principali operazioni che è possibile svolgere in regime di esenzione IVA sono le seguenti:
- Immissione in libera pratica di prodotti di origine non comunitaria
- Cessioni di beni verso soggetti comunitari identificati
- Cessioni di materie prime (ove prevista)
- Cessioni di prodotti custoditi in deposito IVA
- Prestazioni su prodotti custoditi in deposito IVA

L’articolo 50 bis afferma inoltre che i prodotti soggetti a deposito possano essere classificati in relazione alle formalità necessarie alla loro costituzione e del rapporto giuridico della merce depositata con il suo custode. In questo senso si possono dunque classificare tre tipi di depositi:
- Deposito Istituzionale: in questo caso il gestore non necessita di autorizzazioni esterne per la gestione del deposito, nel quale possono essere conferiti anche beni non propri del depositario;
- Depositi conto terzi: richiedono sempre un’autorizzazione formale e prevede il conferimento di merci gestite per conto di terze parti;
- Depositi conto proprio: richiedono sempre un’autorizzazione formale ed impedisce il conferimento di prodotti da gestire per conto di terze parti.

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